Art. 56 (Allegato E bis)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 183 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Prezzo minimo per vagone.
tolto: Qualora il trasporto d'un collo indivisibile, per ragione di forma o dimensione, richiedesse l'impiego di un vagone, ovvero si trattasse di merce che per sua natura non ammettesse comunanza di carico con altre, per cui si rendesse necessario di un vagone, in tali casi si applica il prezzo minimo di lire 0,80 per chilometro e per ogni vagone della portata fino a otto tonnellate. Quando sia richiesto o fosse necessario per il trasporto un vagone di portata maggiore, il detto prezzo minimo sara' aumentato di un ottavo per ogni tonnellata in piu' di portata.
tolto: Il prezzo minimo e' applicabile nel solo caso in cui il peso da trasportarsi, moltiplicato per il prezzo chilometrico della tariffa dia, per vagone-chilometrico, un prodotto inferiore al detto prezzo minimo; per conseguenza, se il prezzo in ragione di peso riescisse superiore, sara' dovuto quest'ultimo invece di quello minimo.
tolto: Se pel trasporto di una merce che ammetta comunanza di carico, lo speditore richiedesse un vagone per suo esclusivo uso, il prezzo dovuto, secondo le norme sopra indicate, sara' aumentato del dieci per cento.aggiunto: Allegato E bis-art. 56 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art56 · fonte del testo
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