Art. 48 (Allegato E bis)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Assicurazione del valore dei bagagli pel caso di perdita.
tolto: Il bagaglio puo' essere assicurato contro l'eventuale perdita mediante il pagamento di un premio sul valore dichiarato, oltre al prezzo di trasporto in ragione del peso e della distanza.
tolto: Questo premio e' stabilito in lire 0,0015 per ogni chilometro e per ogni 500 lire indivisibili, col minimo di lire 0,60 per ogni assicurazione.
tolto: I bagagli da assicurarsi debbono essere presentati almeno quindici minuti prima dall'ora fissata per la partenza, e, oltre ad un imballaggio sufficiente a garantirne la inviolabilita', debbono eziandio corrispondere alle speciali prescrizioni e cautele che venissero stabilite dall'Amministrazione, non escluso l'ammagliatura con suggelli. L'assicurazione del valore deve risaltare dallo scontrino di che all'articolo 47.aggiunto: Allegato E bis-art. 48 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art48 · fonte del testo
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