Art. 46 (Allegato E bis)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 208 parole tolte, 25 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Cani.
tolto: La base della tariffa generale pel trasporto dei cani e' di lire 0,02 per cane e per chilometro, col prezzo minimo di lire 0,60 per ogni spedizione.
tolto: I cani si trasportano nei vagoni a bagagli e si ammettono nei compartimenti noleggiati per intero (19). In via eccezionale, e salva revoca in ogni tempo, i cani piccoli sono ammessi pure nelle carrozze, a condizione che il proprietario li tenga sulle ginocchia e i viaggiatori lo permettano.
tolto: In tempo di caccia puo' essere permesso ai cacciatori di tenere seco loro i cani nelle carrozze di terza classe, purche' non rechino disturbo ai viaggiatori.
tolto: In ogni caso e' dovuto all'Amministrazione il prezzo di trasporto nella misura di cui sopra.
tolto: I cani devono essere muniti di museruola, corda o catena; quando sono consegnati per la spedizione, il proprietario ha l'obbligo di introdurli nel vagone a bagagli e di ritirarveli all'arrivo.
tolto: Sono inoltre ammessi al trasporto, colle modalita' ed alle condizioni stabilite per i trasporti a grande velocita', i cani non accompagnati dal viaggiatore, purche' sieno riposti in gabbia o ceste reticolate e con pagamento in base ai prezzi fissati dal presente articolo.
tolto: In caso di ritardo al ritiro, i cani sono ricoverati a rischio, pericolo e spese del proprietario.aggiunto: Allegato E bis-art. 46 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art46 · fonte del testo
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