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[1]Indennizzo pei i ritardi alla riconsegna delle cose trasportate a grande e piccola velocita'.

[2]Trascorso il termine di resa, senza che questa abbia avuto luogo, l'avente diritto puo' reclamare una parte del prezzo di trasporto, proporzionata alla durata del ritardo, oppure l'intiero prezzo di trasporto, se il ritardo e' durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, oltre il risarcimento del maggiore danno che provasse essergli derivato.

[3]L'Amministrazione non e' responsabile del ritardo derivato da caso fortuito o da forza maggiore o da fatto del mittente o del destinatario.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art139 · fonte del testo

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