Art. 138 (Allegato E bis)
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[1]Indennizzo nei casi di ritardo o di perdita dei bagagli e cani.
[2]Nei casi di ritardo all'arrivo a destinazione dei bagagli, l'Amministrazione corrisponde l'indennita' stabilita nella prima parte del seguente articolo (139).
[3]Trascorsi dieci giorni dalla data in cui i bagagli avrebbero dovuto giungere a destinazione, questi sono considerati come perduti.
[4]Pei bagagli non assicurati sara' corrisposto al viaggiatore il presunto valore del bagaglio, da determinarsi secondo le circostanze particolari del fatto, esclusi i valori e gli altri oggetti non ammessi al trasporto come bagaglio.
[5]Per la perdita totale dei bagagli assicurati sara' corrisposto al viaggiatore l'intiera somma dichiarata ed una parte proporzionale di essa per la perdita parziale.
[6]In ogni caso, se la perdita parziale dei bagaglii supera i tre quarti del loro quantitativo, il viaggiatore puo' considerarla come perdita totale lasciando il rimanente per conto dell'Amministrazione e conseguendo da questa l'intero compenso.
[7]In quanto ai cani, l'indennizzo si regola secondo le circostanze particolari del fatto.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
