Art. 135 (Allegato E bis)
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[1]Accertamento dei danni.
[2]In tutti i casi di avarie o di perdita totale o parziale, l'Amministrazione ha l'obbligo di fare immediatamente le occorrenti indagini, constatandone i risultati in iscritto, per comunicarli agli interessati a loro richiesta.
[3]Qualora si scopra o si supponga una perdita parziale od un'avaria, ovvero se l'avente diritto ne allega l'esistenza dopo fatto lo svincolo, ma prima dell'esportazione dalla merce, si deve tosto procedere all'accertamento del fatto, mediante verbale, dal quale risulti, a seconda dei casi, lo stato delle cose spedite, l'ammontare dei danni, e, possibilmente, la causa della perdita parziale o totale, ovvero dell'avaria e l'epoca presumibile a cui risalgono.
[4]La verificazione deve essere eseguita, per quanto e' possibile, in presenza di chi ha diritto di disporre della spedizione, di testimoni idonei e col concorso di periti se occorre.
[5]Se, dopo lo svincolo, il processo verbale constati l'esistenza di danni o perdite, il destinatario, prima dell'esportazione, deve farvi risultare se accetta la spedizione, salva l'azione per indennizzo, o se la rifiuta; in questo ultimo caso dovra' restituire, contro rimborso delle somme da lui pagate, il bollettino di consegna, e cessera' il suo diritto di disporre della spedizione e di esercitare le azioni alla medesima relative.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
