Art. 127 (Allegato E bis)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]- Viaggiatori e bagagli in corso di trasporto.
[2]Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione debbono essere trasportate a destinazione per altra via rimasta libera senza aumento di prezzo. Qualora il viaggiatore rifiutasse di valersi della via posta a sua disposizione avra' diritto al rimborso per se' e pel bagaglio del prezzo corrispondente al tratto non percorso.
[3]Non essendovi altra via libera per giungere a destinazione, l'Amministrazione ha l'obbligo di restituire gratuitamente i viaggiatori col loro bagaglio al punto in cui li ha presi o ad un punto intermedio a scelta di essi; rimborsando loro parimenti il prezzo corrispondente al tratto non percorso.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
