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[1]- Viaggiatori e bagagli in corso di trasporto.

[2]Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione debbono essere trasportate a destinazione per altra via rimasta libera senza aumento di prezzo. Qualora il viaggiatore rifiutasse di valersi della via posta a sua disposizione avra' diritto al rimborso per se' e pel bagaglio del prezzo corrispondente al tratto non percorso.

[3]Non essendovi altra via libera per giungere a destinazione, l'Amministrazione ha l'obbligo di restituire gratuitamente i viaggiatori col loro bagaglio al punto in cui li ha presi o ad un punto intermedio a scelta di essi; rimborsando loro parimenti il prezzo corrispondente al tratto non percorso.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art127 · fonte del testo

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