Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Avviso delle interruzioni.

[2]Qualora la circolazione dei convogli venisse interrotta, l'Amministrazione ne dara' al piu' presto avviso al pubblico con apposito manifesto, il quale contenga tutte le possibili indicazioni sia riguardo alla presumibile durata dell'interruzione o sospensione del servizio, sia riguardo ai mezzi speciali di trasbordo che fosse in grado di offrire.

[3]I trasbordi sono Amministrazione eseguiti gratuitamente. Nei soli casi in cui tali trasbordi dovessero essere eseguiti con servizio ippico o nautico, l'Amministrazione avra' diritto di applicare una sopratassa in compenso delle maggiori spese che a tale uopo deve incontrare.

[4]I viaggi intrapresi e le spedizioni presentate dopo che l'interruzione e' stata avvisata, si effettuano per l'altra via rimasta libera, applicando le tariffe in vigore sulle basi delle percorrenze effettive.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art126 · fonte del testo

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