Art. 118 (Allegato E bis)
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[1]Uso della gru.
[2]Quando il carico o lo scarico delle masse indivisibili, come per esempio, blocchi di marmo o di pietra, travi, macchine e meccanismi, caldaie, grosse botti di liquidi e simili non possa eseguirsi a braccia d'uomini, senza pericolo di sinistri, di avarie alle merci o guasti ai vagoni ed occorra l'impiego della gru, e' dovuto, oltre il diritto fisso, quello di lire 0.20 per tonnellata, se trattisi di caricare o di scaricare oggetti indivisibili pesanti fino a tre tonnellate e di lire 0,40 per tonnellata se di peso superiore.
[3]Qualora la gru non esista nella stazione ove si deve fare il carico o lo scarico, potra' esservi spedita contro pagamento di lire 0,10 per chilometro e col massimo di lire 10.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
