Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Uso della gru.

[2]Quando il carico o lo scarico delle masse indivisibili, come per esempio, blocchi di marmo o di pietra, travi, macchine e meccanismi, caldaie, grosse botti di liquidi e simili non possa eseguirsi a braccia d'uomini, senza pericolo di sinistri, di avarie alle merci o guasti ai vagoni ed occorra l'impiego della gru, e' dovuto, oltre il diritto fisso, quello di lire 0.20 per tonnellata, se trattisi di caricare o di scaricare oggetti indivisibili pesanti fino a tre tonnellate e di lire 0,40 per tonnellata se di peso superiore.

[3]Qualora la gru non esista nella stazione ove si deve fare il carico o lo scarico, potra' esservi spedita contro pagamento di lire 0,10 per chilometro e col massimo di lire 10.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art118 · fonte del testo

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