Art. 116 (Allegato E bis)
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[1]Ricevuta di ritorno.
[2]Lo speditore puo' avere la prova della riconsegna della merce al destinatario, facendone domanda sulla richiesta di spedizione e pagando la tassa di lire 0,25. In tal caso la stazione di arrivo, nel consegnare la merce al destinatario, ne ritira la firma di ricevuta non solo nei registri di stazione, ma anche sull'apposito modello, da inviarsi allo speditore, col mezzo della stazione di partenza.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
