Art. 115 (Allegato E bis)
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[1]Copertoni, catene e stanti di proprieta' degli speditori.
[2]Agli speditori che vogliono coprire con propri copertoni le merci da trasportarsi in vagoni scoperti, l'Amministrazione ne accorda il trasporto gratuito anche pel ritorno. Uguale agevolezza concede per le catene e per gli stanti che avessero servito ad assicurare legnami od altro sui vagoni.
[3]I copertoni, le catene e gli stanti di proprieta' privata debbono portare la marca dello speditore.
[4]Il ritorno di questi oggetti ha luogo a grande velocita', ma senza responsabilita' pel ritardo, quando non sia superato il termine di resa fissato dall'articolo 70 pei trasporti a piccola velocita'.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
