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[1]Depositi per richiesta di vagoni.

[2]La domanda dei vagoni occorrenti ai trasporti sara' diretta al Capo della stazione di partenza, indicando la natura delle cose a trasportare, e dovra' essere accompagnata dal deposito di lire cinque per ogni vagone: questo deposito sara' devoluto all'amministrazione qualora la consegna della spedizione non sia ultimata entro il termine prescritto per ciascuna categoria di trasporto, quale termine decorre dal momento in cui il vagone fu posto a disposizione del richiedente.

[3]Questi avra' diritto alla restituzione del deposito, qualora entro il termine di 36 ore, i vagoni richiesti non siano stati posti a sua disposizione.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art106 · fonte del testo

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