Art. 102 (Allegato E bis)
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[1]Merci pericolose.
[2]Le merci infiammabili, esplodenti o pericolose e cosi' pure tutte le altre, sebbene non specificate nella nomenclatura delle merci, che facilmente ricevano o comunichino incendio, non si accettano al trasporto se lo speditore non si sottomette alle speciali disposizioni e cautele all'uopo stabilite nelle relative tariffe e condizioni di trasporto.
[3]Gli speditori che non avessero dichiarato gli oggetti pericolosi o nocivi, ovvero non si fossero conformati alle prescritte condizioni di imballaggio, sono responsabili di tutti gl'inconvenienti che potessero derivare dall' ignoranza involontaria dell'Amministrazione a tale riguardo, oltre al pagamento della corrispondente sopratassa (105).
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
