Art. 9 (Allegato E)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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6 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 167 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le spedizioni di peso superiore a quello minimo per vagone, fissato in ciascuna tariffa speciale, fruiscono dei prezzi della tariffa stessa per tutta la quantita' di merce da spedirsi, secondo i casi seguenti:
tolto: a) Se per il trasporto viene impiegato un solo vagone, qualunque sia la portata, il prezzo si applica sul peso effettivo della merce caricatavi;
tolto: b) Se invece per il trasporto vengono impiegati piu' vagoni, il carico di ciascun vagone deve corrispondere almeno al peso minimo prescritto dalla tariffa speciale, ovvero devesi pagare la tassa in base a detto peso minimo per ogni vagone; e sa il materiale impiegato e' di portata superiore alle otto tonnellate, il detto peso minimo s'intende aumentato di un ottavo per ogni tonnellata in piu' di portata. La rimanenza della merce da caricarsi in altro vagone sara' tassata a tariffa speciale e sul peso effettivo, salvo il disposto dell'articolo 97 se trattasi di merce voluminosa.
tolto: Il disposto del presente articolo non e' applicabile ai trasporti soggetti alla tariffa N. 50.aggiunto: Allegato E-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-art9 · fonte del testo
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