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[1]Il ministro delle finanze stabilira' le norme e le cautele dirette ad impedire che la energia elettrica denunciata a scopo di riscaldamento sia destinata invece ad uso soggetto a tassa.
[2]Ai contravventori saranno applicate le pene stabilite dall'art. 8, del suddetto allegato F.
[3]Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 26 luglio 1917.
[5]TOMASO DI SAVOIA.
[6]Boselli - Meda.
[7]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 1 agosto 1917 al 16 dicembre 2009
