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E' esente dalla imposta erariale di cui all'art. 1 dell'allegato F) alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e dal dazio comunale di cui all'art. 14, lettera C) del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, il consumo di energia elettrica a scopo di riscaldamento.
Testo in vigore dal 1 agosto 1917 al 16 dicembre 2009
