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[1]E' data facolta' al Governo del Re per un periodo di altri due anni, in aggiunta al quinquennio stabilito dall'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna, di provvedere, alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire con le modalita' e forme dall'articolo stesso stabilite.

[2]Scorsi i due anni, nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione ai medesimi potra' essere fatta se non per legge.

Testo in vigore dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1915-04-08;508~art9 · fonte del testo

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