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[1]E' data facolta' al Governo del Re per un periodo di altri due anni, in aggiunta al quinquennio stabilito dall'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna, di provvedere, alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire con le modalita' e forme dall'articolo stesso stabilite.
[2]Scorsi i due anni, nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione ai medesimi potra' essere fatta se non per legge.
Testo in vigore dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
