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[1]Nulla e' innovato a quanto e' disposto nel cap. II, sezione II del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, riguardo alla ripartizione della spesa fra Stato, Provincie, e Comuni per la esecuzione delle opere indicate ai nn. 1, 2 e 3 della tabella annessa alla presente legge.
[2]E' cosi' sono da applicarsi per le opere stesse le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 35 del Citato testo unico, nonche' quelle degli articoli 28 a 44 del regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, riguardanti i contributi, le tasse ed i proventi a sgravio dell'onere dello Stato e degli enti interessati.
Testo in vigore dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
