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Per un altro periodo di tre anni, in aggiunta a quello stabilito dall'art. 79 del suddetto testo unico lo Stato continuera' a provvedere, ad esclusivo suo carico o a norma dell'art. 5 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine all'esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi Canali e laghi compresi nella terza e quarta classe, ma gia' iscritti fra le opere idrauliche di prima e seconda categoria in virtu' degli articoli 33 e 34 lettera c) e 174 della legge 20 marzo 1865 (allegato F).
Testo in vigore dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
