Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'aumento dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria oltre il limite massimo fissato dalla legge e salva la disposizione dello alinea dell'articolo 15, allegato O della legge 11 agosto 1870, n. 5784, non sara' concesso ai comuni dalla Deputazione provinciale, se non e' destinato a spese obbligatorie, o a spese facoltative che dipendano da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo.

[2]Trattandosi di spese obbligatorie la Deputazione provinciale non concedera' il detto aumento, se non e' tenuto nei limiti dal necessario per eseguire le disposizioni della legge.

Testo in vigore dal 26 giugno 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-14;1961~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari