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[1]L'aumento dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria oltre il limite massimo fissato dalla legge e salva la disposizione dello alinea dell'articolo 15, allegato O della legge 11 agosto 1870, n. 5784, non sara' concesso ai comuni dalla Deputazione provinciale, se non e' destinato a spese obbligatorie, o a spese facoltative che dipendano da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo.
[2]Trattandosi di spese obbligatorie la Deputazione provinciale non concedera' il detto aumento, se non e' tenuto nei limiti dal necessario per eseguire le disposizioni della legge.
Testo in vigore dal 26 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
