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Gli specialisti laureati principali di lª classe ed i capi tecnici principali di 1ª classe non possono conseguire lo stipendio massimo stabilito dalle tabelle IIª e IIIª annesse all'art. 1 della legge 5 luglio 1908, n. 366, se non dopo due anni almeno di permanenza dello stipendio minimo; la concessione nello stipendio massimo viene effettuata per anzianita', previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, primo capoverso, della legge 25 giugno 1908, n. 290.
Testo in vigore dal 16 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
