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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad iscrivere nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi al capitolo riferentesi alle retribuzioni del personale delle ricevitorie ed a quello degli agenti rurali, per l'esercizio finanziario 1914-915, le somme occorrenti per gli aumenti ed assegni speciali di cui agli articoli precedenti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 luglio 1914.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Rubini - Riccio.
[6]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 21 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
