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Ai collettori ed ai portalettere rurali, in servizio alla pubblicazione della presente legge, e' concesso un aumento di retribuzione di lire cento annue per ciascuno con decorrenza per meta' dal 1° gennaio 1915, e per l'altra meta' dal 1° gennaio 1916.
Testo in vigore dal 21 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
