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[1]La retribuzione annua di ciascuna delle ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe sara' aumentata in ragione di L. 100, a cui sara' aggiunto un aumento del 5 per cento sulla retribuzione risultante dalla liquidazione triennale avente effetto dal 1° luglio 1914, in modo che, in ogni caso, l'aumento totale non superi le L. 150. Tale aumento avra' effetto a decorrere, per una meta' dal 1° luglio 1915, e per l'altra meta' dal 1° luglio 1916.
[2]Avra' uguale aumento, nello stesso modo ripartito la retribuzione annua di ciascuna delle ricevitorie di prima e seconda classe che, nella liquidazione predetta, risultera' di L. 1000 o di somma inferiore.
[3]La retribuzione annua di ciascuna delle ricevitorie di prima e seconda classe che nella detta liquidazione risultera' compresa fra le L. 1000 e L. 1150, sara' aumentata in modo da raggiungere 1150 lire.
Testo in vigore dal 21 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
