Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]A cominciare dal 1° gennaio 1873 gli stipendi degli ufficiali, ed insegnanti dei licei, degl'istituti tecnici, dei ginnasi, delle scuole tecniche e normali, nominati nell'annessa tabella, sono cresciuti del 10 per cento in quanto non eccedano quelli delle tabelle F e G della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Firenze, addi' 30 giugno 1872.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]QUINTINO SELLA.
Testo in vigore dal 9 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
