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L'Amministrazione del Fondo per il culto e' autorizzata ad imputare sui residui 1905-906 o sulla competenza 1906-907 tutti i pagamenti del capitolo n. 46: «Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze» senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Testo in vigore dal 11 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
