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[1]A cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912, lo stanziamento di L. 3,000,000 annualmente stabilito in bilancio, giusta l'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 537, pel pagamento delle pensioni straordinarie diverse, e ai Mille, e degli assegni di ricompensa nazionale, verra' elevato a L. 6,000,000.

[2]Le somme che occorressero, oltre tale stanziamento, in ogni esercizio, per la esecuzione della presente legge, verranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, e portate in aumento a quelle gia' anticipate in virtu' dell'art. 3 della citata legge.

Testo in vigore dal 7 giugno 1911 al 1 luglio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;486~art1 · fonte del testo

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