Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Ove dalle liquidazioni definitive delle passivita' indicate nella tabella annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 318, concernente provvedimenti per l'assetto del bilancio del comune di Napoli, risulti una somma totale di debito, minore delle L. 9,500,000 la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata ad invertire la somma residua del prestito di L. 9,500,000 di cui all'art. 1 della legge stessa, destinandola al pagamento parziale della rimanenza del debito di L. 1,284,048, contratto dal comune di Napoli colla Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel 1904 per soddisfare gli arretrati dovuti ai maestri elementari.
Testo in vigore dal 11 luglio 1908 al 30 giugno 2002
