Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 settembre 1906 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I fondi occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dalla Convenzione saranno annualmente inscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri.
[2]In apposito capitolo del bilancio stesso, per d'esercizio 1906-907, sara' stanziato un fondo preliminare di L. 20,000.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 16 agosto 1906.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tittoni.
[7]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 4 settembre 1906 al 9 maggio 2025
