[1]Se la Conferenza approva proposte relative a un argomento inscritto all'ordine del giorno, essa dovra' stabilire se tali proposte debbano assumere la forma: a) di una «raccomandazione» da sottoporre all'esame dei Membri, perche' sia attuata sotto forma di legge nazionale o altrimenti; b) di un progetto di Convenzione internazionale da ratificarsi dai Membri.

[2]In entrambi i casi, affinche' una raccomandazione o un progetto di convenzione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale, e' necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

[3]Nel formulare qualsiasi raccomandazione o progetto di convenzione di applicazione generale, la Conferenza dovra' tener conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e da altre circostanze particolari, e suggerite tutte quelle modificazioni che potranno essere ritenute necessarie per rispondere alle condizioni proprie di tali paesi.

[4]Una copia della raccomandazione o del progetto di convenzione sara' firmata dal presidente della Conferenza e dal direttore, e sara' depositata presso il Segretario generale della Societa' delle Nazioni. Questi rimettera' copia conforme della raccomandazione o del progetto a ciascuno dei Membri.

[5]Ciascuno dei Membri si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza - e qualora per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno, appena sara' possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza, la raccomandazione o il progetto di convenzione all'autorita', o alle autorita' competenti in materia, perche' sia convertita in legge o perche' siano adottati provvedimenti d'altro genere.

[6]Se si tratta di una raccomandazione, i Membri informeranno il segretario generale delle disposizioni prese.

[7]Se si tratta di un progetto di convenzione, il Membro che avra' ottenuto il consenso dell'autorita' o delle autorita' competenti, comunichera' la propria ratifica formale della convenzione al segretario generale e prendera' i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni di essa.

[8]Se una raccomandazione non e' seguita da un atto legislativo o da altri provvedimenti idonei ad attuarla, o se un progetto di convenzione non ottiene l'assenso dell'autorita' o delle autorita' competenti il Membro non sara' sottoposto ad altri obblighi.

[9]Quando si tratti di uno Stato federale, in cui la facolta' di aderire ad una convenzione su argomenti relativi al lavoro sia soggetta a qualche limitazione, il Governo dello Stato avra' il diritto di considerare un progetto di convenzione al quale tali limitazioni siano applicabili come una semplice raccomandazione, e in tal caso saranno applicate quelle disposizioni del presente articolo che riguardano le raccomandazioni.

[10]Questo articolo sara' interpretato in conformita' del principio seguente:

[11]In nessun caso potra' essere chiesto ad alcuno dei Membri, in dipendenza della adozione da parte della Conferenza di una raccomandazione o di un progetto di convenzione, di ridurre la protezione accordata dalla sua legislazione vigente ai lavoratori di cui si tratta.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art350 · fonte del testo

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