[1]Qualunque Governo dei Membri avra' il diritto di opporsi all'inscrizione all'ordine del giorno di uno o piu' degli argomenti proposti. I motivi di tale opposizione dovranno essere esposti in una memoria esplicativa indirizzata al direttore, il quale dovra' darne comunicazione ai Membri della organizzazione permanente.

[2]Gli argomenti ai quali sara' stata fatta opposizione rimarranno tuttavia iscritti all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

[3]Se la Conferenza decide, salvo quanto e' prescritto nel comma precedente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, che una questione debba essere esaminata, la detta questione sara' inclusa nell'ordine del giorno della sessione seguente.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art347 · fonte del testo

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