[1]L'Austria eseguira' le istruzioni che le saranno impartite, in materia di trasporti, da un'autorita' che agisca in nome delle Potenze alleate e associate:

[2]1° per i trasporti di truppe effettuati in esecuzione del presente trattato, del materiale, delle munizioni o degli approvvigionamenti per uso degli eserciti;

[3]2° e, provvisoriamente, per il trasporto delle derrate necessarie all'approvvigionamento di alcune regioni, per il ristabilimento piu' rapido che sia possibile delle condizioni normali dei trasporti e per la organizzazione dei servizi postali e telegrafici.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art325 · fonte del testo

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