[1]Tutte le clausole militari, navali e aeronautiche contenute nel presente trattato, per l'attuazione delle quali e' stato stabilito un limite di tempo, saranno eseguite dall'Austria sotto la vigilanza di Commissioni interalleate militare, navale ed aeronautica - nominate a tal uopo dalle principali Potenze alleate e associate.

[2]Le predette Commissioni rappresenteranno presso il Governo austriaco le principali Potenze alleate e associate, per tutto cio' che concerne l'esecuzione delle clausole militari, navali ed aeronautiche. Esse comunicheranno alle autorita' austriache le decisioni che le principali Potenze alleate o associate si sono riservate di prendere o che l'esecuzione delle clausole potra' rendere necessarie.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art149 · fonte del testo

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