[1]La durata totale della ferma dei sottufficiali e degli uomini di truppa non dovra' essere minore di dodici anni consecutivi, compresi almeno sei anni di servizio sotto le armi.

[2]La proporzione degli uomini congedati prima del termine della loro ferma, per motivi di salute, e per provvedimento disciplinare o per qualsiasi altro motivo, non dovra' superare per ciascun anno un ventesimo dell'effettivo totale stabilito all'art. 120. Se questa proporzione fosse superata per causa di forza maggiore, la deficienza che risultera' non e dovra' essere colmata con nuovi arruolamenti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art126 · fonte del testo

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