[1]Il numero dei gendarmi, guardie di finanza, guardie forestali, agenti di polizia locale o municipale, o altri funzionari simili, non dovra' superare il numero di coloro che disimpegnavano un simile ufficio nel 1913 e che servono attualmente entro i confini territoriali dell'Austria, come sono determinati dal presento trattato.

[2]Il numero di questi funzionari non potra' essere aumentato in seguito, se non in proporzione dell'aumento della popolazione complessiva, nei luoghi o nei municipi a cui sono addetti.

[3]Gli impiegati e funzionari, compresi gli addetti al servizio ferroviario, non potranno essere riuniti per prender parte a un esercizio militare qualsiasi.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art123 · fonte del testo

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