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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Nei luoghi ove a' termini dell'art. 1 della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª), siano o possono essere istituiti depositi franchi, il ministro delle finanze, sull'avviso favorevole della Camera di commercio e del Municipio, puo' concedere che si effettui la rettificazione degli oli di oliva esteri in appositi stabilimenti funzionanti col regime dei depositi franchi.
[10]Le norme per l'esecuzione del servizio doganale e per l'esercizio della vigilanza saranno per ciascuno stabilimento determinate dal ministro predetto.
[11]Le spese relative al personale di dogana e della guardia di finanza destinato presso i detti stabilimenti ed ogni altra spesa inerente ai servizi doganali e di vigilanza sono a carico dei concessionari; la misura di esse sara' per ogni stabilimento determinata dallo stesso ministro.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1915.
[14]TOMASO DI SAVOIA.
[15]Daneo.
[16]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1915 al 16 dicembre 2009
