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[1]Ai medesimi sottotenenti d'artiglieria sara' applicabile il disposto dell'art. 121 del testo unico della legge sul reclutamento, qualora cessino dal servizio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1882.
[4]UMBERTO.
[5]Ferrero.
[6]Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1882 al 16 dicembre 2009
