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[1]I concorsi avranno luogo per titoli e per esami, come segue:
[2]Saranno ammessi a godere del disposto della legge:
- a)Per titoli, coloro che hanno conseguito il certificato di profitto nelle materie prescritte pel primo anno di corso in una delle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri, o comprovino di aver superato nel Regno esami equivalenti a quelli del primo anno di corso suddetto;
- b)Per esami, coloro che supereranno un apposito esame sul calcolo infinitesimale, sulla meccanica razionale e sulla geometria descrittiva, in base a programmi da stabilirsi per atto Ministeriale.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1882 al 16 dicembre 2009
