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Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni seguenti:
- a)Siano regnicoli;
- b)Abbiano compiuta l'eta' di 18 anni e non superata quella di 26 all'epoca del concorso;
- c)Siano celibi, o, se ammogliati, posseggano l'annua rendita di lire 2000;
- d)Si trovino nelle condizioni di moralita' ed attitudine fisica richiesta per l'arruolamento volontario dalla vigente legge pel reclutamento dell'esercito;
- e)Soddisfacciano alle condizioni di studi determinati dall'articolo 3.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1882 al 16 dicembre 2009
