Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La scelta del collegamento spetta esclusivamente all'Amministrazione, la quale si riserva anche il diritto di variare in ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i criteri che regolano lo sviluppo generale della rete telegrafica, senza che per questo i Comuni, gli enti, le Societa' ed i privati, che hanno concorso per la costruzione di dette linee, abbiano titolo a rimborsi compensi di sorta.

[2]In ogni caso, tanto i materiali delle linee telegrafiche costruite, quanto gli apparati degli uffici impiantati col concorso dei Comuni o di altri, restano di esclusiva proprieta' dello Stato.

Testo in vigore dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-02;711~art11 · fonte del testo

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