Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Potra' essere anche concessa la istituzione di uffici telegrafici a richiesta di enti morali, di Societa' industriali o anche di privati cittadini, ove se ne ravvisi la convenienza, e quando oltre all'interesse del richiedente, l'ufficio possa giovare ad un gruppo di abitanti, sia aperto al servizio del pubblico, e disti non meno di un chilometro da altri uffici telegrafici.
[2]Per queste ultime concessioni i richiedenti dovranno anticipare tutte le spese per l'impianto dell'ufficio e per la costruzione della linea, spese da stabilire in base a perizia e da liquidare a lavori compiuti.
Testo in vigore dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
