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[1]Il Governo e' autorizzato a provvedere entro gli esercizi 1912-913 e 1913-914 con i fondi assegnati dalla legge 22 dicembre 1905, n. 614 e dalla legge 24 marzo 1907, n. 111 (articoli 3 e 4), alle nuove costruzioni ed agli acquisti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in aggiunta ai lavori ed alle provviste considerate nelle leggi suddette. I fondi che rimarranno disponibili saranno impiegati per completare l'assetto di tutte indistintamente le linee dell'Amministrazione dei telegrafi, comprese quelle esistenti negli abitati.
[2]Le indennita' al personale superiore ed agli agenti di manutenzione graveranno sui rispettivi capitoli del bilancio ordinario.
Testo in vigore dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
