Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le espropriazioni e i lavori occorrenti dovranno essere compiuti nel termine di anni 25 a decorrere dalla promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 13 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
