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Le somme che saranno ricavate dalla vendita delle navi di cui ai precedenti articoli e di quelle altre la cui alienazione fu autorizzata con precedenti leggi, sono assegnate, con le stesse norme stabilite dalla legge 21 marzo 1907, n. 118, all'aumento della dotazione dei combustibili e all'ampliamento dei depositi relativi.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 10 febbraio 2011
