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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Salvo il disposto dell'art. 25 del testo unico delle leggi postali, le fatture commerciali, comunque predisposte, sono ammesse ad aver corso con la tassa di francatura preventiva di cinque centesimi, purche':
- a)siano costituite da un solo foglio;
- b)non contengano alcuna indicazione manoscritta avente carattere di corrispondenza attuale e personale od altra aggiunta che possa altrimenti modificare od alterare il carattere specifico di fatture;
- c)le spedizioni siano fatte, in modo da potere essere verificate;
- d)non oltrepassino il peso di 15 grammi.
[7]Alle fatture non affrancate si applica il doppio della tassa di francatura preventiva.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 21 marzo 1915.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Carcano - Riccio.
[12]Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 26 marzo 1915 al 16 dicembre 2009
