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[1]Saranno esenti dalle tasse di bollo, di registro e di ipoteca gli atti e le formalita' relative all'affrancazione delle annue prestazioni non superiori alle lire 100, e per le trascrizioni e iscrizioni e cancellazioni di ipoteca, il conservatore non avra' diritto ad alcun emolumento.

[2]Per le affrancazioni di annuo prestazioni superiori alle lire 100 la tassa di registro e' ridotta a quella fissa di una lira, e non sara' percepita la tassa di bollo o ipoteca, ne' emolumento per le iscrizioni ipotecarie che occorressero.

[3]I privilegi di tasse e la esenzione di emolumenti e diritti di segreteria, di cui nel presente articolo, si godranno solo pei contratti stipulati entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1880-01-29;5253~art9 · fonte del testo

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