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[1]Il pagamento del detto capitale, del laudemio, qualora sia dovuto, e degli altri accessori, si eseguira' in sei eguali rate.
[2]Nell'atto di stipulazione del contratto di affrancamento si paghera' la prima rata.
[3]Le altre cinque rate si pagheranno ognuna al finire di ciascun anno successivo alla stipulazione del contratto, coll'interesse scalare in ragione del 6 per cento dalla data suddetta.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
