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[1]Le prestazioni, di cui nel primo articolo, che non saranno affrancato colle norme sopra indicate entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, potranno essere cedute o alienate a favore di privati, esclusi gli Enti morali.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 marzo 1883, n. 1251
1La L. 22 marzo 1883, n. 1251 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' accordata dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, di cedere od alienare i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, non potra' esercitarsi che dal primo gennaio 1885 in poi".
Testo in vigore dal 11 aprile 1883 al 22 gennaio 1888
