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Nello affrancazioni che si operano a termini delle leggi 15 marzo 1860, n. 145, del Governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, n. 1636, in confronto del Demanio, del Fondo per il culto E del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, e' fatta facolta' a debitori delle annue rendite e prestazioni, a cui le dette leggi si riferiscono, di liberarne gli immobili, assumendo l'obbligazione di pagare nei modi seguenti un capitale eguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1880-01-29;5253~art1 · fonte del testo

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