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[1]Le disposizioni dell'art. 1 sono applicabili sia alla classe del 1888 sia alla classe del 1889 ora alle armi.
[2]Le disposizioni degli articoli 2 e 3 avranno applicazione a partire dall'apertura della prima leva successiva alla entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 4 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
